ASSICURAZIONI PER
STRUTTURE SANITARIE
Tutte le Strutture Sanitarie hanno l’obbligo di legge di assicurarsi e sottoscrivere una polizza o ricorrere ad “analoghe misure”.
Secondo la legge Gelli-Bianco viene definita struttura sanitaria “Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e ciascuna struttura sanitaria o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi.”
Ciò significa che, sia per fini assicurativi, sia per ottemperare agli obblighi e disposizioni del decreto Gelli, rientrano nella definizione:
- Asl e ospedali pubblici facenti parte del servizio sanitario nazionale;
- Strutture sanitarie o sociosanitarie private convenzionate con il servizio sanitario nazionale;
- Strutture residenziali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici;
- Strutture ambulatoriali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici;
- Studi associati sia medici che paramedici o sanitari non medici.
Sempre nella Legge Gelli, si specifica che le strutture possono essere chiamate a rispondere direttamente dell’operato degli esercenti la professione sanitaria, sia dipendenti sia liberi professionisti, all’interno della struttura. Inoltre, la possibilità di rivalsa verso gli operatori sanitari è fortemente limitata.
Proprio per questo, è indispensabile avere una copertura anche per le strutture sanitarie.
Simplo ti propone…
Una polizza che copre:
- La responsabilità per fatto della struttura;
- La responsabilità che a qualunque titolo ricada sulla struttura per danni causati dai soggetti di cui sia chiamata a rispondere ai sensi di legge, anche del danno causato dall’operato degli esercenti liberi professionisti, come previsto dalle modifiche di legge;
- La responsabilità civile del Direttore Sanitario per danni involontariamente cagionati a terzi.
- La responsabilità personale dei dipendenti (medici e altri operatori sanitari), come previsto dalla legge Gelli (art. 10)
La Legge Gelli-Bianchi prevede inoltre che tutti gli esercenti la professione sanitaria, liberi professionisti, stipulino una polizza individuale a copertura della propria responsabilità personale verso terzi (art. 10 comma 2).